VERBALE DELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GIORNO 18 OTTOBRE 2022 DEL CENTRO SOCIO RICREATIVO APS TULIPANO

ln data 18 Ottobre 2022, alle ore 15.00 presso la sede del Centro Socio Ricreativo Culturale APS Tulipano Milano 20129 in Via Pietro Calvi. 31 si è riunita in seconda convocazione L’Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
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1) Modifiche agli art. 3 e 5 dello statuto vigente per espressa richiesta da parte dell’organismo di sorveglianza {‘RUNTS” ai fini del mantenimento dei requisiti per iscrizione quale Ente del Terzo Settore.
2) Varie ed eventuali

L’Assemblea nomina presidente di Assemblea il signor Palmino Mercuri, il quale verificata la regolarità della odierna convocazione ai sensi dello statuto attualmente in vigore; dichiara l’Assemblea valida e atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno, da inizio alla riunione e chiama a fungere da segretario il Sig. Renato Scarsato che presente, accetta.
Sono presenti n. 78 soci su un totale di 380 soci, si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
Il presidente in carica, Sig. Palmino Mercuri, informa i soci della comunicazione pervenuta dal RUNTS in merito alla richiesta di modifica dell’art. 3 e dell’art. 5 da effettuarsi entro 60 giorni previo deposito dello statuto modificato negli articoli indicati. Modifica necessaria al fine del mantenimento dell’iscrizione quale ente del terzo settore.
Di tali esigenze si è fatto portavoce il Comune di Milano che ha promosso e coordinato, per quanto di sua competenza, tutte le attività necessarie a promuovere l’odierna assemblea.
Completata l’introduzione del Presidente, vengono lette ai presenti le modifiche apportate allo Statuto Sociale e si apre la discussione.
Terminata la discussione il testo delle modifiche inserite nello statuto viene messo in votazione ed approvato all’unanimità.
Alle ore 16.00 null’altro essendovi a deliberare, la seduta viene tolta e viene dato mandato al
Presidente Sig. Palmino Mercuri di provvedere a tutte le procedure burocratiche necessarie a formalizzare, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, l’avvenuta modifica degli articoli dello statuto che viene allegato al presente verbale.

Milano, 18 ottobre 2022
Il Presidente di Assemblea : Palmino Mercuri Il Segretario dell’Assemblea : Renato Scarsato

C.S.R.C. APS Tulipano
Vla P. CALVI, 31 – 20129 MILANO
Tel. 02 88448780 – 02 88448781
CF. 97291430151

STATUTO
Centri Socio Ricreativi Culturali (C.S.R.C.)

Premessa
Nel rispetto dei requisiti si propone di stimolare il cittadino a partecipare alla vita sociale usufruendo delle possibilità aggregative, ricreative e culturali offerte dal Comune di Milano; a tal fine, si propone altresì di attuare il programma di cui alla convenzione sottoscritta tra il Comune di Milano e il Centro Socio Ricreativo Culturale.

Art. 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI
E’ costituita, ai sensi del D Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice Terzo Settore), un’associazione di promozione sociale denominata “TULIPANO Centro Anziani A.P.S.” (d’ora in avanti l’Associazione).
L’Associazione ha sede in Milano (MI), via Pietro Calvi, 31. L’associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica al presente statuto. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Finalità e attività
L’Associazione, che opera secondo metodo democratico e partecipativo e non pone alcuna discriminazione di appartenenza ai propri soci di carattere anagrafico, religioso, politico, etnico e culturale, di razza, sesso, nazionalità e altro, non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale:
a) Favorire l’attivazione e il mantenimento del benessere psicofisico dei cittadini;
b) Promuovere relazioni sociali fra le persone;
c) Promuovere e organizzare la partecipazione dei cittadini alle proposte culturali, ricreative e sportive presenti sul territorio;
d) Promuovere Iniziative SOCIO culturali mirate gli interessi differenziati della popolazione anziana, nel rispetto anche degli interessi culturali meno condivisi dalla moltitudine della popolazione;
e) Stimolare e organizzare attività che consentano la produzione creativa;
f) Promuovere e incoraggiare le iniziative dei soci;
g) Stimolare e organizzare la partecipazione a forme di solidarietà rivolte ai cittadini con problemi.

Per il perseguimento delle predette finalità, l’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro famigliari conviventi o terzi, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi oggetto:
l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui all’art. 5 D. L.gs. 3 luglio 2017, n, 1 17, ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei famigliari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati; attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ivi compresa la complementare attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sempreché sia svolta, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei famigliari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;
beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n. 166 del 19 agosto 2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; promozione della cultura della legalità;la raccolta fondi;

L’Associazione, nella sede in cui viene svolta l’attività istituzionale, può autorizzare i Soci ad organizzare feste di compleanno o feste relative a diverse celebrazioni.

L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto. Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. l’Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche.

L’Associazione si impegna ad accettare e osservare — per proprio conto e per conto dei propri soci – lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere degli organi nazionali dell’associazione di promozione sociale a cui eventualmente aderisce e delle strutture territoriali di quest’ultima.

Nell’ambito di quanto sopra è consentita la gestione diretta di attività di somministrazione di alimenti e bevande con servizio riservato esclusivamente ai soci.

 
                                                         

Art. 3 – Diritti e doveri dei soci
Il numero dei soci é illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

Possono essere soci dell’associazione di norma tutti i cittadini che ne facciano richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo purché condividano gli scopi e le finalità dell’associazione , impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell’Associazione, e che si Impegnino a realizzarli,
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di amlnissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei soci.Tutte le prestazioni dei soci sono gratuite.

E’ espressamente escluso ogni limite temporale ed operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.
I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell’Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro oci’a almeno 3 mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali per Itelezione degli organi dell’Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per g 1 organi dell’Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (il libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata AR. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci sono tenuti:
All’osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi e a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo in funzione dei programmi di attività.
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per mancato versamento della quota associativa annuale, o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 4 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità,

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile e deve essere versata entro il termine stabilito dall’assemblea.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare il presente statuto e in caso di comportamento difforme, o che arrechi pregiudizio o danno all’associazione, o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e deliberare le sanzioni coerenti quali il richiamo, la diffida o l’esclusione dall’associazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l’addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi IO giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell’Associazione. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Articolo 4 Gli Organismi

Sono organi dell’associazione:
L’Assemblea dei Soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente e il Vicepresidente;
Il Collegio Sindacale, se nominato;
Il Revisore unico, se nominato
Il Collegio dei Probiviri, se nominato,

Art. 5 – l’Assemblea

Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci dell’associazione che siano in regola con il versamento della quota associativa che deve essere rinnovata per l’anno in Corso almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.
L’assemblea dei soci può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
Viene convocata in via ordinaria:

Almeno una volta all’anno entro 120 giorni per l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo dell’anno precedente e per deliberare la destinazione dell’eventuale avanzo; per la presentazione del bilancio preventivo dell’anno in corso;
per l’approvazione del programma annuale delle attività dell’associazione per l’anno in corso nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell’associazione all’interno del quale viene indicato l’eventuale ammontare della quota sociale annua; per la nomina o revoca dei componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
per eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’Organo Di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

per deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
per ratifica dei provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza; per deliberare sui regolamenti interni; per deliberare sull’espulsione di un socio, a sua richiesta

L’assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell’associazione, sulle proposte di modifica dello statuto e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente dell’Associazione, previa deliberazione del Consiglio mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, e l’elenco delle materie da discutere. Esposto nella bacheca del Centro o inviato ad ogni associato a mezzo di qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell’assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione. L’avviso di convocazione deve essere esposto nella bacheca del centro o inviato almeno otto giorni prima ai soci in regola con il versamento della quota dell’anno in corso.
In caso di urgenza,il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati. L’assemblea vota normalmente per alzata di mano.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti del presenti.

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio ed è vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a due. L’assemblea vota normalmente per alzata di mano

Su proposta del Presidente o di un terzo dei presenti, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell’assemblea sceglierà tre scrutinatori fra i presenti.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, In mancanza di entrambe, da persona designata dall’Assemblea.

I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal Segretario proposto ai presenti dal Presidente dell’assemblea e restano a disposizione dei soci presso la sede della associazione.
Le riunioni dell’assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b, che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. La verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione. L’organo amministrativo può stabilire, nell’avviso di convocazione, che l’assemblea si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, omettendo in tal caso l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compresa tra un minimo di tre e un massimo cinque membri scelti tra i soci e nomina al suo interno il Presidente e il Vice presidente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
Nell’ impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l’Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri: il Presidente; uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente); il Tesoriere; il Segretario; i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea; dare esecuzione alle delibere assembleari;
formalizzare gli atti per la gestione dell’Associazione;
predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l’adesione e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci; individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall’Associazione;
deliberare l’esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell ‘Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione; vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato a mezzo lettera,email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base al numero dei presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente. Le sedute le deliberazioni sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7 – Il Presidente Il Vicepresidente Il Segretario Il Tesoriere

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.E’ eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni. Ha i seguenti compiti e poteri:

convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
convocare l’Assemblea dei Soci;
sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
aprire e chiudere conti correnti bancari e postali,
procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione – per l’approvazione – in Assemblea dei Soci.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

L’appartenenza agli Organi di direzione dell’Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio delltAmministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni, ecc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.

Ogni causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

Art. 8 — Organo Di Controllo

L’Assemblea nomina l’organo di controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:
totale attivo dello stato patrimoniale € 110.000,00; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate € 220.000,00; dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dall’Arte 30 comma 2 del Codice Terzo settore e, nel qual caso, svolgerà le funzioni ed i compiti attribuitigli dal Codice medesimo.

L’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:
totale attivo dello stato patrimoniale € 1.110.000,00; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate € 2.200.000,00; dipendenti occupati in media durante l’esercizio 12 unità

Art. 9 – Il Collegio dei Probiviri


Qualora lo ritenga opportuno, l’Assemblea nominerà un collegio dei probiviri composto di tre membri scelti anche tra non soci che durerà in carica tre anni e i cui membri saranno rieleggibili. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie che sorgono tra i soci e fra i soci ed il Consiglio Direttivo, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento interno dell ‘Associazione.

Art. 10 – Il Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti alltassociazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all’art I l, le entrate e le rendite comunque conseguite.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro Centro Socio Ricreativo Culturale del Comune di Milano con le medesime finalità, salvo diversa destinazione imposta per legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma I del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni

Il fondo comune, costituito dagli avanzi della gestione, dai fondi, dalle riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’associazione non è mai ripartibile fra i soci, i lavoratori e collaboratori, i componenti degli Organi Sociali né durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. Il socio che per qualsiasi motivo (morte, dimissioni, esclusione per indegnità o morosità deliberata dall’assemblea) cessi di far parte dell’associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 11 – Le risorse

Le entrate dell’associazione sono costituite:

Dalle quote associative annuali da versare all’atto di ammissione all’associazione;
Dai contributi ordinari stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo;
Da eventuali contributi straordinari degli associati deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative o esigenze che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
Da erogazioni liberali dagli associati e da terzi;
Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in genere;
Da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari e di terzi.
Da attività di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore

Art. 12 – Il rendiconto annuale

L’esercizio sociale inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, nonché quelli relativi alle eventuali raccolte pubbliche di fondi o dei contributi derivanti dalle attività convenzionate, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione. L’Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice deVTerzo settore e s.m.i, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto pef cassa.
‘E’ fatto Ivieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale .
L’associazione ha inoltre l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione esclusivamente a favore di attività istituzionali tra quelle previste statutariamente,

Art. 13 — Lo scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci, con esclusione delle deleghe.
Nella medesima seduta di deliberazione sullo scioglimento dell’Associazione l’Assemblea stessa nomina uno o più liquidatori e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 14 — Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 15 — Norma Transitoria

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea,
Resta inteso che:
(a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’ istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione o migrazione dell’Associazione nel medesimo ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
(b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell’art. 148 del TUIR e al comma 7 dell’art, 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.L.gs. 1 17/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all’art. 104, comma 2, del DLgs. 1 17/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

“Adeguamento Statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del Centro Anziani Tulipano. di Milano in data 18 ottobre 2022 per modifiche/integrazioni agli articoli 3 e 5, come richiesto da città metropolitana, di cui si chiede l’esenzione dell’imposta di registro e di bollo ai sensi del D. Lgs no 117 del 03/7/2017 art. 82 comma 3 –

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